(massima n. 1)
In tema di «possesso», l'animus possidendi — da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis — consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Da ciò discende, ai fini dell'usucapione, l'assoluta irrilevanza — una volta accertati l'appartenenza del fondo a privati e il possesso corpore et animo — del fatto per cui, in concreto, il «possessore» possa aver erroneamente ritenuto di proprietà demaniale il bene, e conseguentemente di non poterlo usucapire.