(massima n. 1)
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietā per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensė nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltā, mentre la buona fede non č requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attivitā negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietā del bene posseduto o la stabilitā sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.