(massima n. 1)
La conservazione del possesso (solo animo), nel caso in cui l'utilizzazione della cosa, su cui si esercita il potere di fatto, subisca interruzioni dipendenti dalla natura o dalla destinazione economica della cosa stessa, postula il permanere della possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa. Tale possibilità viene meno allorché altri abbia frattanto instaurato sulla cosa medesima il proprio possesso, sia pure attraverso un autonomo atto di apprensione, vivificato dall'animus e seguito da un esercizio del potere di fatto per un tempo apprezzabile sino al consolidamento della situazione possessoria. In tal caso il possessore privato del possesso, che non possa avvalersi o non si avvalga dell'azione reintegratoria, non può recuperare di sua iniziativa la perduta disponibilità, senza incorrere, sussistendone anche gli altri estremi, in un atto di spoglio.