(massima n. 1)
Nell'ipotesi di occupazione preordinata alla futura espropriazione, lo spossessamento — che, nell'ipotesi in cui la P.A. agisca in carenza di potere integra uno spoglio perseguibile con l'apposita azione davanti al giudice ordinario — deve ritenersi realizzato in conseguenza del cosiddetto dimensionamento, cioè dell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti, e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento l'area si intende trasferita all'occupante, costituendosi, per effetto di tali comportamenti, una impossibilità giuridica dell'ulteriore godimento del bene, rispetto alla quale la prosecuzione di fatto del godimento stesso, compiuta senza opposizione dell'occupante, non integra gli estremi del possesso.