(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo ed a norma dell'art. 648 c.p.c., viene concessa o negata l'esecuzione provvisoria del decreto medesimo, non č impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione trattandosi comunque di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera con l'interinalitā propria dei provvedimenti di tipo cautelare, producendo effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione.