(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è impugnabile mediante appello, non trattandosi di provvedimento abnorme, in quanto non si pone fuori dal sistema esorbitando del tutto dalla fattispecie normativa. Né detta ordinanza è equiparabile a una sentenza non definitiva pronunziante sull'an debeatur ai sensi dell'art. 278 c.p.c., suscettibile, ove non appellata, di acquistare l'efficacia sostanziale e formale di giudicato, poiché, sul piano degli effetti, resta un'ordinanza interinale, destinata ad esaurirsi con la sentenza sull'opposizione. Inoltre va escluso che, in tal modo, il giudice sostituisca al credito oggetto dell'ingiunzione un nuovo credito del tutto diverso, come si desume, sul piano sistematico, dal disposto dell'art 9 del D.L.vo n. 231 del 2002, che impone la concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, salvi i casi di opposizione per motivi procedurali.