(massima n. 1)
La conservazione del possesso acquisito animo et corpore non richiede l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento ed esercizio del possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale possa ritenersi nella virtuale disponibilitą dei possessore nel senso che questi possa quando lo voglia ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. Ne consegue che, permanendo l'animus, il possesso perdura finché persista la possibilitą di ripristino del corpus, la quale viene meno sia quando altri si impossessi del bene esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietą o di altro diritto reale sia quando, in relazione alla natura del bene, l'animus dereliquendi sia inequivocabilmente manifestato. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto inidonei a configurare acquisizione del possesso il passaggio su di un terreno per accedere alla propria abitazione e la sua utilizzazione quale spazio di manovra per la propria autovettura ed aveva escluso che la mancata utilizzazione della stessa area da parte del possessore costituisse segno chiaro ed univoco del suo animus derelinquendi).