(massima n. 1)
Atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto odi diritto il potere di escluderlo e d'altra parte la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale. (Fattispecie relativa ad azione possessoria esperita a seguito della recinzione di un'area utilizzata saltuariamente dal proprietario di un'abitazione confinante).