(massima n. 1)
La sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale — che, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore — rileva anche rispetto al termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro, nonostante l'inapplicabilità al procedimento monitorio, prima dell'opposizione, delle forme del rito del lavoro, data la prevalente rilevanza, ai fini in esame, della materia controversa.