(massima n. 1)
La declaratoria che viene emessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, nel caso in cui il soggetto che intende promuovere l'azione esecutiva dichiari di rinunciare all'esecuzione, che forma oggetto di opposizione, costituisce una pronuncia da cui possono scaturire anche effetti di ordine sostanziale, rilevabili in altri processi, e, al pari delle pronunce con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere, può essere emessa solo dal giudice che sarebbe stato competente a conoscere del giudizio di opposizione all'esecuzione.