(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di revoca di una precedente ordinanza, che abbia dichiarato l'estinzione del processo esecutivo e liquidato le spese, non č impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all'opposizione di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c.