(massima n. 2)
La dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del creditore procedente e di quelli successivamente intervenuti (muniti di titolo) può essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., al quale l'art. 629 dello stesso codice espressamente rinvia, dopo la verifica della regolarità della rinuncia, senza necessità di convocazione delle parti.