(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione del debitore all'esecuzione, quale quello promosso per contestare la pignorabilitą del bene, la sopravvenienza di rinuncia del creditore all'esecuzione comporta l'estinzione di questa e la rimozione del vincolo del pignoramento, e, pertanto, determina il venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio medesimo.