(massima n. 1)
La disposizione del primo comma dell'art. 629 c.p.c., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, non fa alcuna distinzione fra creditori intervenuti tempestivamente e creditori tardivi, con la conseguenza che ai fini dell'estinzione occorre la rinuncia di tutti i suddetti creditori senza che il giudice dell'esecuzione, nella verifica della cessazione del processo esecutivo, possa procedere all'indagine in ordine alla perdita di efficacia del titolo esecutivo dei creditori, per l'avvenuto loro soddisfacimento, involgendo questioni da trattarsi in sede di opposizione.