(massima n. 1)
La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, č ricompresa nella previsione dell'art. 634 c.c. ed č, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertā matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l'unico motivo determinante della volontā del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.