(massima n. 1)
L'esecuzione forzata per rilascio di immobili giā condotti in locazione dalla pubblica amministrazione e destinati a sede in pubblici uffici conseguentemente, nella specie, all'emissione della ordinanza prevista dall'art. 665 c.p.c. č devoluta alla giurisdizione ordinaria, qualora alla cessazione della locazione segua la mera utilizzazione ulteriore della cosa da parte dell'amministrazione, e non un provvedimento di carattere ablatorio idoneo a sacrificare il diritto del locatore a riottenerne la disponibilitā.