(massima n. 1)
Dall'entrata in vigore del codice civile la competenza a decidere l'impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino non appartiene pił, ratione materiae, al Tribunale perché l'art. 1137 c.c. non riproduce il contenuto dell'art. 26 del R.D. 15 gennaio 1934 n. 56, e pertanto il criterio per individuare il giudice competente č il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l'oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio se la delibera concerne la misura e le modalitą d'uso dei servizi di condominio di case. (Nella specie la delibera impugnata aveva ad oggetto l'approvazione del piano di riparto delle spese condominiali per un valore complessivo non superiore ai due milioni e la Cassazione ha affermato la competenza del giudice di pace).