(massima n. 1)
La notificazione dell'avviso dell'avvenuto pignoramento di un immobile indiviso ai comproprietari non debitori ha la limitata finalitą di imporre loro il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice e di rendere possibile il conseguimento della finalitą secondaria di provocare l'audizione di tutti gli interessati, prevista nell'art. 600 c.p.c. La sua omissione, in mancanza di una espressa sanzione di nullitą, non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo prima della vendita dei beni ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ovvero domanda di accertamento di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell'art. 2919 c.c., se siano state vendute giudizialmente le loro quote.