(massima n. 1)
Nel caso di espropriazione forzata di immobile indiviso, per debito di uno soltanto dei comproprietari, qualora il creditore procedente, dopo l'effettuazione del pignoramento con le formalitā prescritte dall'art. 555 c.p.c. (ivi inclusa la trascrizione) non provveda agli adempimenti di cui all'art. 599 secondo comma c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. e cioč alla notificazione agli altri comproprietari di avviso del pignoramento, con il divieto di lasciar separare al debitore la sua parte del bene comune, nonché invito a comparire davanti al giudice della esecuzione per sentir dare i provvedimenti indicati nell'art. 600 c.p.c., non si verifica la nullitā del pignoramento medesimo, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale, ma si determina per i comproprietari non debitori, il venir meno della preclusione di procedere a divisione (contrattuale o giudiziale), del bene, con la conseguenza che, ove tali comproprietari procedano a detta divisione, anche dopo la trascrizione del pignoramento, possono opporre la divisione medesima al creditore, nella sua efficacia retroattiva a partire dalla data della costituzione della comunione, ai sensi dell'art. 757 c.c. Questo principio non trova ostacolo nel disposto dell'art. 2913 c.c., circa l'inefficacia in pregiudizio del creditore degli atti successivi al pignoramento, il quale riguarda la diversa ipotesi degli atti con i quali il debitore trasferisca ad altri il diritto di proprietā, o costituisca in favore di altri diritti reali sull'immobile oggetto di esecuzione.