(massima n. 2)
Nel corso dell'esecuzione forzata promossa dal creditore di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale sui beni rientranti in detta comunione, al coniuge non obbligato vanno riconosciuti i rimedi processuali tanto della opposizione di terzo (ove si faccia valere il carattere non familiare del credito azionato, ovvero la natura sussidiaria della responsabilitā della comunione rispetto a quella personale dell'altro coniuge), quanto della opposizione agli atti esecutivi (ove si intenda denunciare che l'esecuzione interferisce processualmente sulla propria posizione, con conseguente privazione del potere di separazione della quota), cosė che, sul piano della corretta individuazione del giudice da adire, nel primo caso, la competenza sarā determinata secondo il criterio del valore del bene in contestazione, mentre, nel secondo, essa spetterā, comunque, al giudice dell'esecuzione, ex art. 617 c.p.c.