(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di pignoramento, se compiuta in luogo diverso dalla residenza del debitore, non è inesistente, ma nulla, e come tale deve essere fatta valere nel termine di cinque giorni dalla conoscenza dell'atto: conoscenza che, nel caso di pignoramento di bene immobile appartenente a più comproprietari, ben può essere acquisita mediante la notificazione dell'atto di avviso dell'avvenuto pignoramento, ai sensi dell'art. 599, secondo comma, c.p.c.