(massima n. 1)
Il consenso del creditore, che, ai sensi dell'art. 1194 c.c., è necessario perché il pagamento sia imputato al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, non può essere ravvisato nella accettazione, da parte del creditore medesimo, del provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 596 e 598 c.p.c., che è insuscettibile di giudicato, avendo natura di ordinanza, ed è dotato di operatività limitata all'ambito del procedimento esecutivo.