(massima n. 1)
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la distribuzione del ricavato, che segna la chiusura del procedimento esecutivo, precludendo l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., non dev'essere intesa in senso letterale come ripartizione effettiva e concreta, ma come ordine di distribuzione e pagamento, il quale, pur essendo previsto dall'art. 598 c.p.c. come adempimento successivo all'approvazione del progetto di distribuzione, può anche essere emesso contemporaneamente, con la conseguenza che incombe all'opponente l'onere di fornire la prova della posteriorità della vicenda distributiva rispetto alla proposizione dell'opposizione.