(massima n. 1)
Nell'espropriazione immobiliare, per poter procedere alla distribuzione del ricavato della vendita forzata, è necessario che non vi siano contestazioni in ordine all'esistenza o all'ammontare del credito, perché in tal caso il progetto di distribuzione non può essere approvato, ed occorre accertare l'ammontare del credito contestato mediante un ordinario giudizio di cognizione, in attesa della cui definizione la distribuzione dev'essere sospesa: ne consegue che qualora, nonostante l'avvenuto accertamento del credito, il debitore abbia continuato ad opporsi all'assegnazione, anche parziale, del ricavato al creditore, quest'ultimo non è responsabile della lievitazione del credito, ancorché giustificata dal diritto dell'opponente di ottenere la determinazione definitiva del proprio debito. (Nella specie, il debitore si era opposto al pagamento della somma assegnata al creditore nel progetto di distribuzione, segnalando la pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito, all'esito del quale, tuttavia, aveva ribadito le proprie contestazioni, determinando un ritardo complessivo di circa tre anni nella soddisfazione del credito).