(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione dell'art. 579 c.p.c. denegativa per il debitore esecutato dalla legittimazione di fare offerte all'incanto — che non integra un divieto dell'acquisto da parte del debitore — costituendo norma eccezionale rispetto alla regola stabilita dallo stesso art. 579 per la quale la legittimazione all'offerta compete ad «ognuno», non può trovare applicazione analogica per altre ipotesi od a altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con riguardo al coniuge del debitore — ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni previsto dagli artt. 177 e ss. c.c. — sicché questi rientrando nell'ampia e onnicomprensiva categoria delineata dal richiamato art. 579 c.p.c., è ammesso a fare offerte per l'incanto ed offerta di aumento del sesto dopo la aggiudicazione, senza che rilevi il fatto che, per volontà della legge, l'effetto traslativo del bene — operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario — si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato.