(massima n. 1)
La norma del primo comma dell'art. 579 c.p.c., per la quale, nel sistema di vendita forzata all'incanto, soltanto il debitore esecutato non è ammesso a fare offerte, è di carattere eccezionale e pertanto, non è analogicamente applicabile ad altre ipotesi. In tale sistema, inoltre, poiché il prezzo di acquisto è determinato oggettivamente dalla gara, è privo di rilievo il contrasto (comunque non deducibile dall'esecutato) fra l'interesse del creditore pignorante e dei creditori intervenuti alla realizzazione del maggior prezzo e l'interesse degli offerenti all'acquisto al minor prezzo.