(massima n. 1)
L'accordo di tutti i condomini che, anche imponendo divieti (nella specie proibizione di occupare temporaneamente le parti comuni dell'edificio), tenda ad assicurare ai condomini stessi un migliore e pił funzionale godimento delle cose e dei servizi comuni, attenendo alla disciplina delle modalitą di uso di questi, č sempre modificabile con una deliberazione assembleare, senza necessitą di un successivo consenso di tutti i condomini che l'hanno in precedenza stipulata.