(massima n. 1)
La obbligatorietā della delibera dell'assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell'art. 1137 c.c., comporta l'automatica operativitā della stessa fino all'eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma del citato articolo. Ne deriva che, in difetto di sospensione, l'esecuzione di una delibera assembleare non dā luogo a spossessamento in danno di taluno dei condomini, in quanto a venire in considerazione č la nuova situazione di fatto e non quella modificata dalla delibera.