(massima n. 1)
La parziale pignorabilitą degli stipendi, salari ed altre indennitą relative al rapporto di lavoro privato, č prevista dall'art. 545 c.p.c. in considerazione della natura di tali crediti; natura che non viene meno nel momento della cessazione del rapporto di lavoro che ne costituisce la fonte, come risulta dal terzo comma dello stesso art. 545 che, contemplando espressamente anche le indennitą dovute a causa di licenziamento, conferma la derivazione dei limiti di pignorabilitą dalla natura di dette indennitą e cosģ l'irrilevanza della persistenza o cessazione del relativo rapporto di lavoro.