(massima n. 1)
In tema di limiti alla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi dei pubblici dipendenti, quali risultanti dalle parziali declaratorie — di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 — di illegittimità costituzionale delle norme di previsione, qualora intervenga un pignoramento contenuto entro tali limiti (del quinto) successivamente ad una cessione di pari misura, regolarmente perfezionata e notificata, non è illegittima la coesistenza ed il cumulo delle due cause riduttive dello stipendio, non risultando superata la quota complessiva della metà dello stipendio medesimo, posta dall'art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 quale limite assoluto per il concorso di cause siffatte.