(massima n. 1)
La ritenuta mensile sullo stipendio o salario del prestatore di lavoro subordinato in regime di diritto privato per il pagamento rateale di un mutuo concessogli dal datore di lavoro, effettuata non a causa di una cessione volontaria del credito di lavoro da parte del dipendente, ex artt. 1260 ss. c.c., ma a titolo di compensazione legale di due crediti entrambi liquidi ed esigibili, ex artt. 1241 ss. c.c., va computata, ai sensi dell'art. 545, quinto comma, c.p.c., al fine dell'osservanza della misura massima della metą della retribuzione assoggettabile a pignoramento per il simultaneo concorso di pił crediti azionati contro il debitore esecutato nelle forme della espropriazione mobiliare presso terzi.