(massima n. 1)
La parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall'art. 545 c.p.c., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, non è suscettibile di interpretazione analogica; deve pertanto escludersi che l'indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata al lavoratore per infortunio sul lavoro, ancorché in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale, rientri nella previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 345 c.p.c., con la conseguenza che tale indennizzo non può ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento.