(massima n. 1)
In materia di espropriazione forzata e sequestro conservativo dei crediti, il limite stabilito dagli artt. 545, quarto comma, e 671, c.p.c., all'assoggettamento a pignoramento e sequestro dei crediti di lavoro previsti dall'art. 545, terzo comma, c.p.c., fissato nella misura di un quinto, rinviene la sua giustificazione nella imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico e costituisce una situazione giuridica propria del titolare del credito, cosicché non è opponibile dal cessionario del credito ai suoi creditori.