(massima n. 1)
Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario ed altre indennitą inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cagione di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per crediti di qualunque genere, a norma del quarto comma dell'art. 545 c.p.c.