(massima n. 1)
A seguito della sentenza 4 dicembre 2002, n. 506 della Corte costituzionale, non sussiste pił l'impignorabilitą assoluta dei trattamenti pensionistici a carico dello Stato, ma anche essi sono impignorabili (con le sole eccezioni previste dalla legge sui crediti qualificati) per la sola parte delle pensioni, indennitą od altri trattamenti di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre sono pignorabili nei limiti del quinto della restante parte.