(massima n. 1)
I limiti di pignorabilitą posti dall'art. 545, terzo e quarto comma, c.p.c., non sono estensibili alla esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell'art. 46 legge fall., che affida al giudice il potere discrezionale di determinare la eventuale devoluzione al fallito, e conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo fallimentare, di una parte delle somme a lui dovute a titolo di pensione.