(massima n. 1)
La previsione del rimedio della opposizione distributiva, di cui all'art. 512 c.p.c., non esclude che quando la contestazione sia fatta dal debitore esecutato ed investa il credito della parte procedente, o l'esistenza o l'ammontare di quello di un creditore munito di titolo, egli possa tutelarsi anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., senza necessitą di attendere la fase distributiva, sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" dei crediti (anche al fine di conseguire la sospensione parziale dell'esecuzione) e salva la diversa scelta del medesimo debitore, che ben potrebbe attendere la fase di distribuzione per formulare le proprie contestazioni, nei modi e per gli effetti dell'art. 512 c.p.c., al fine della restituzione di quanto conseguito dalla vendita (ovvero versato a seguito della conversione) in pił del dovuto. (Fattispecie anteriore alle modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80).