(massima n. 1)
Nell'esecuzione esattoriale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 45 e seguenti del D.P.R. n. 602 del 1973, è ammissibile la conversione del pignoramento e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e nelle attribuzioni del pretore quale giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il coordinamento tra lo svolgimento del subprocedimento di conversione e quello di esecuzione forzata; i suddetti provvedimenti non possono tuttavia interferire sul corso dell'esecuzione esattoriale e non possono perciò consistere nel differimento della data dell'incanto stabilita dall'esattore.