(massima n. 2)
La conversione del pignoramento ha l'effetto di sostituire, nel vincolo, una somma di denaro - pari all'importo delle spese e dei crediti - al bene oggetto del pignoramento, il quale, pertanto, permane, vincolando, dopo la sostituzione, la somma depositata al soddisfacimento dei crediti per cui si procede, comprensivi degli interessi e delle spese. Conseguentemente l'iter procedurale deve proseguire fino a tale soddisfacimento che - restando soppressa la sola fase della vendita, ormai inutile - avviene con la distribuzione della somma di denaro, depositata in sostituzione del bene pignorato, fra il creditore pignorante e quelli intervenuti, senza che una tale fase possa essere omessa, mentre le controversie di cui all'art. 512 c.p.c., attinenti alla sussistenza o all'ammontare di uno o pił crediti ovvero di diritti di prelazione, vanno sollevate soltanto nel corso di essa.