(massima n. 1)
Qualora il debitore esecutato chieda ed ottenga la conversione del pignoramento, con sostituzione di una somma di denaro alla cosa pignorata, il vincolo gravante su questa e l'ordinanza che ne abbia in precedenza disposto la vendita restano caducati, e si verifica conseguentemente la cessazione della materia del contendere con riguardo alle opposizioni proposte avverso tale ordinanza.