(massima n. 1)
Il pagamento da parte del debitore esecutato delle somme determinate in sede di conversione del pignoramento come non comporta il venir meno della procedura esecutiva che continua avendo ad oggetto le stesse, cosģ non produce automaticamente l'estinzione del credito vantato dal creditore pignorante, perché questo si estingue nei soli modi indicati dal codice civile, i quali debbono essere specificamente provati dal debitore esecutato ed in correlazione individuati dal giudice.