(massima n. 1)
In materia di espropriazione forzata, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui č pronunciata (ovvero, in cui il giudice si č riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495, terzo comma, c.p.c..