(massima n. 1)
Il terzo, il cui bene sia stato assoggettato a pignoramento per il soddisfacimento coattivo di un debito altrui, è legittimato a chiedere e a ottenere la conversione del pignoramento, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., e, operata la conversione, può proporre l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c., ovvero proseguire nell'opposizione già proposta, in quanto la conversione del pignoramento sopravvenuta non comporta la cessazione della materia del contendere.