(massima n. 1)
La domanda volta ad ottenere in via principale la limitazione del cumulo dell'espropriazione mobiliare con l'espropriazione immobiliare ai sensi dell'art. 483 c.p.c. ed, in subordine, la riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c., non integrando gli estremi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, va inquadrata fra le misure speciali, contemplate dagli artt. 483, 496, 504 e 508 c.p.c., intese ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, e perciò non soggette ad alcun termine di decadenza.