(massima n. 1)
Poiché nel processo esecutivo la configurabilità della stessa causa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, c.p.c., postula non solo l'identità dei soggetti e della causa petendi (titolo esecutivo), ma anche dei beni sottoposti ad esecuzione; poiché l'art. 483 c.p.c., nel prevedere il cumulo dei mezzi di espropriazione non lo limita a quello su beni di natura eterogenea, ossia mobili, crediti e immobili; poiché l'art. 527 c.p.c., primo comma, prevede la possibilità di pignorare, in base allo stesso titolo esecutivo, «altri beni» senza distinguere tra quelli dello stesso tipo e non, il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice (art. 496 c.p.c., di cui l'art. 504 c.p.c. costituisce applicazione) della congruità dei mezzi di esecuzione.