(massima n. 1)
In materia esecutiva, nell'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, non si ha un caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e, quindi, il mezzo per dolersi di tale eccesso non č una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 c.p.c., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione. Conseguentemente, non essendosi in presenza di un esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, non č configurabile una responsabilitā processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, secondo comma, c.p.c. Tuttavia, in presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, č giustificata non solo l'esclusione dall'esecuzione dei beni sottopostivi in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilitā processuale aggravata, la quale puō essere pronunciata dallo stesso giudice con il provvedimento che, riguardo ai beni liberati dal pignoramento, chiude il processo esecutivo, restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti esecutivi.