(massima n. 1)
Il procedimento di convalida di sfratto si articola in due fasi, una a cognizione sommaria, l'altra a cognizione piena. Alla prima non si applica il rito locatizio, applicabile invece alla seconda (art. 447 bis c.p.c.) previo provvedimento di cambiamento del rito (art. 667 c.p.c.). Tale provvedimento può essere emesso in qualunque stato del procedimento rimanendo validi gli atti compiuti salvo che la mancata adozione del rito speciale non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa.