(massima n. 1)
In ipotesi di chiamata all'ereditą subordinata alla condizione dell'aggiunta del cognome del testatore al proprio entro un determinato termine dall'apertura della successione, con la previsione, per il caso di mancato avveramento della condizione, della devoluzione di tutto il patrimonio relitto allo Stato, qualora risulti l'intento del de cuius di affidare i propri scopi (connessi al verificarsi di detta condizione) ed il beneficio al primo chiamato alla mera discrezione della pubblica amministrazione, senza alcun obbligo a calice, di quest'ultima di attivarsi per la realizzazione dell'evento dedotto in condizione, si configura la nullitą della disposizione testamentaria, ove il testatore abbia in tal modo consapevolmente inteso rimettere all'arbitrio del secondo chiamato la designazione dell'erede (art. 631, primo comma, c.c.), ovvero la nullitą quanto al termine della condizione perché illecita (art. 634 c.c.) ove il testatore abbia posto una condizione realizzante, nella sostanza, la fattispecie vietata di cui all'art. 631, primo comma, citato.