(massima n. 1)
Avverso l'ordinanza, con la quale il giudice d'appello, nel rito del lavoro, sospende in tutto od in parte la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (art. 431, terzo e quarto comma c.p.c.), non č esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento cautelare, destinato ad operare per la durata del giudizio di secondo grado ed a restare assorbito dalla sentenza che lo conclude, come tale privo di contenuto decisorio.