(massima n. 1)
La provvisoria esecutivitą riconosciuta dal primo comma dell'art. 431 c.p.c. riguarda solo le sentenze contenenti una condanna al pagamento (in favore del lavoratore e per crediti derivanti dal rapporto di lavoro) di somme di denaro, come indirettamente chiarito dalla disposizione del quarto comma dello stesso articolo (che fa in ogni caso salva l'esecuzione provvisoria delle sentenze fino alla somma di lire 500.000), e non anche le sentenze che accertano il diritto del lavoratore ad una qualifica superiore e condannano il datore di lavoro all'attribuzione di detta qualifica, che ancorché in parte di accertamento e in parte di condanna, non sono comunque suscettibili di esecuzione forzata, non potendo l'attribuzione della qualifica ed il conferimento delle relative mansioni avvenire senza la necessaria cooperazione del debitore. Pertanto, l'ottemperanza da parte del datore di lavoro ad una di tali decisioni costituisce una sua libera determinazione, suscettibile di essere limitata negli effetti e subordinata risolutivamente al verificarsi di certi eventi (come la riforma in appello della decisione stessa), con l'ulteriore conseguenza dell'inapplicabilitą, in una simile ipotesi, del secondo comma dell'art. 336 c.p.c., che conserva fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma gli effetti degli atti di esecuzione spontanea di una sentenza esecutiva.